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VUOI REVOCARE IL TUO AMMINISTRATORE CONDOMINIALE? ECCO COME FARE

Amministrazioni Condominiali

VUOI REVOCARE IL TUO AMMINISTRATORE CONDOMINIALE? ECCO COME FARE

Il tuo amministratore condominiale ha commesso “gravi irregolarità” e vuoi ottenerne la revoca? Hai due possibilità: la revoca per delibera dell’assemblea o la revoca mediante ricorso all’autorità giudiziaria. Ti spieghiamo come fare.

PREMESSA: IL CONCETTO DI “GRAVE IRREGOLARITA’”

Innanzitutto occorre chiarire il concetto di “grave irregolarità”: il Codice Civile, all’art. 1129, lo lascia volutamente indefinito ma contiene alcuni esempi dettagliati, tra cui:


– l’omessa convocazione dell’assemblea per l’approvazione del rendiconto condominiale, il ripetuto rifiuto di convocare l’assemblea per la revoca e per la nomina del nuovo amministratore o negli altri casi previsti dalla legge;

– la mancata esecuzione di provvedimenti giudiziari e amministrativi, nonché di deliberazioni dell’assemblea;

– la mancata apertura del conto corrente bancario o postale intestato al condominio;

– la gestione secondo modalità che possono generare possibilità di confusione tra il patrimonio del condominio e quello personale dell’amministratore o di altri condomini;

– qualora sia stata promossa azione giudiziaria per la riscossione delle somme dovute al condominio, l’aver omesso di curare diligentemente l’azione e la conseguente esecuzione coattiva qualora sia stata promossa azione giudiziaria per la riscossione delle somme dovute al condominio.

REVOCA PER DELIBERA DELL’ASSEMBLEA CONDOMINIALE

Lo stesso articolo 1129 C.C. dispone che “la revoca dell’amministratore può essere deliberata in ogni tempo dall’assemblea…”. Ciò vuol dire che i condomini possono sempre decidere di revocare l’amministratore nominato, anche a prescindere dalla sussistenza di una giusta causa o di un giustificato motivo alla base dell’interruzione del rapporto. A tal fine è necessario che la revoca sia indicata nell’ordine del giorno in sede di convocazione dell’assemblea e che questa deliberi in tal senso con lo stesso quorum previsto per la nomina dell’amministratore oppure con le modalità previste dal regolamento di condominio.

L’assemblea convocata per la revoca delibera anche in ordine alla nomina del nuovo amministratore.

E’ importante sapere che l’omessa convocazione dell’assemblea per la revoca e per la nomina del nuovo amministratore costituisce una “grave irregolarità” idonea a giustificare la revoca giudiziale (art. 1129, co. 12, n. 1 c.c.).

REVOCA MEDIANTE RICORSO ALL’AUTORITA’ GIUDIZIARIA

La revoca dell’amministratore, oltre che dall’assemblea, può essere disposta anche dall’autorità giudiziaria, su ricorso di ciascun condòmino.

A tal fine è però necessario che si siano verificate una delle seguenti cause, contemplate dall’articolo 1129, comma 11, Codice Civile:

– l’amministratore non abbia informato il condominio circa le citazioni o i provvedimenti dell’autorità amministrativa notificatigli e che riguardino questioni che escono dalle sue attribuzioni (art. 1131 c.c.);

– l’amministratore non abbia reso il conto della sua gestione;

– l’amministratore abbia commesso gravi irregolarità.

L’amministratore revocato dall’autorità giudiziaria non può essere nuovamente nominato dall’assemblea (art. 1129, comma 13, c.c.).

E SE LA REVOCA E’ IMMOTIVATA O SENZA GIUSTA CAUSA?

Se un amministratore viene revocato prima del termine naturale e la revoca risulta immotivata o senza giusta causa, ai sensi del Codice Civile (art. 1725) e della sentenza di Cassazione n. 20957/2004, egli potrà permanere nella stabilità dell’incarico ed agire in via ordinaria per pretendere il risarcimento del danno subito per essere stato ingiustamente revocato.

Sarà il giudice ordinario a valutare l’esistenza della giusta causa, non solo ai fini dell’eventuale risarcimento dei danni, ma anche ai fini del soddisfacimento dei crediti spettanti all’amministratore (artt. 1719 e 1720 c.c.).

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