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LA RIPARTIZIONE DELLE SPESE TRA PROPRIETARIO E INQUILINO: UN PROBLEMA (ANCHE) CONDOMINIALE

Amministrazioni Condominiali

LA RIPARTIZIONE DELLE SPESE TRA PROPRIETARIO E INQUILINO: UN PROBLEMA (ANCHE) CONDOMINIALE

Per evitare problemi di ripartizione delle spese condominiali, è bene indicare esplicitamente nel contratto di locazione la suddivisione delle spese condominiali tra proprietario (locatore) e inquilino (locatario), specificando l’esatto importo o quantomeno i criteri di calcolo. In questo caso, l’inquilino è tenuto a versare i cosiddetti “oneri accessori” (cioè le spese condominiali) al proprietario a titolo di rimborso per quanto da questi anticipato all’amministratore.

Se non specificati nel contratto di affitto: quali sono i criteri di ripartizione delle spese condominiali tra proprietario e inquilino?

Il padrone di casa può attribuire all’affittuario tutte le spese ordinarie, ma non quelle straordinarie (es. la ristrutturazione o la riparazione degli impianti condominiali guasti). L’affittuario è tenuto a pagare le proprie quote al proprietario e NON all’amministratore: condomino è infatti il proprietario dell’immobile, non l’inquilino con il quale l’amministratore non ha alcun rapporto formale.

Quindi in caso di mancato versamento delle quote condominiali l’amministratore agisce in giudizio solo nei confronti del proprietario e non dell’inquilino.

Nell’ipotesi in cui il contratto di locazione non abbia previsto un rimborso à forfait delle spese condominiali o se queste non sono state indicate, la questione è chiarita dall’articolo 9 della legge sull’equo canone (legge n. 392/1978): «sono interamente a carico del conduttore, salvo patto contrario, le spese relative al servizio di pulizia, al funzionamento e all’ordinaria manutenzione dell’ascensore, alla fornitura dell’acqua, della luce, del riscaldamento e del condizionamento dell’aria (ossia le normali bollette per i consumi), allo spurgo dei pozzi neri e delle latrine, nonché alla fornitura di altri servizi comuni. Le spese per il portiere sono a carico del conduttore nella misura del 90%, salvo che le parti abbiano convenuto una misura inferiore».

Per qualsiasi dubbio o informazione chiamaci al numero tel. 049 8870149, siamo a tua disposizione.

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